procura estera depositata in originale presso ufficio del registro


 

Not. Maria Luisa Nicodemo, 21.11.2000, espone

 

Dovendo procedere  ad un atto di compravendita, gli alienanti, residenti in Scozia,  fanno pervenire al loro procuratore residente ad Isernia una procura generale redatta direttamente in lingua italiana, per atto pubblico, da notaio scozzese e munita di apostille.

 

L'originale della procura, viene da questi direttamente depositato per la registrazione presso l'Ufficio delle Entrate di Isernia.

 

A me viene inviata una copia conforme della detta procura (rilasciata appunto dall'Ufficio delle Entrate di Isernia, come deduco dai timbri apposti sulle marcheda bollo).

 

L'unico originale è conservato presso l'Ufficio del Registro.

 

Nutro qualche perplessità circa la possibilità di allegazione/deposito al mio atto di compravendita della copia suddetta, rilasciata dall'Ufficio del Registro presso cui sarebbe depositato l'originale, anzichè da un notaio o archivio depositario (che a mio parere avrebbe dovuto precedere la registrazione).

 

Dalla lettura di vari commenti  all'art. 106, L.N.,  che al n. 4) parla di "copie",  non ho ricavato molti  chiarimenti in proposito.

 

 

Not. Roberto Carbone, risponde

 

A mio parere le tue preoccupazioni sono più che giustificate.

 

In casi simili a quello che prospetti, ho ritenuto che il chiaro disposto dell'art. 106 legge notarile renda il deposito presso un notaio o un archivio notarile indispensabile per far uso dell'atto stesso nel nostro Stato.

 

I motivi del preventivo deposito sono legati ad un preventivo controllo di conformità dell'atto alla legge, alla verifica della non contrarietà di questo all'ordine pubblico o al buon costume ed alla volontà di di assicurare la conservazione e la custodia di atti notarili formati all'estero, anche al fine di permettere eventuali verifiche degli stessi.

 

Il deposito non sarebbe necessario in linea di principio perchè dell'atto estero si faccia uso. 

 

L'obbligo di deposito invece sorgerebbe in ordine agli atti stranieri rogati o autenticati all'estero; ciò è stato di recente ribadito anche dalla novella apportata all'art.106 dall'art. 3, c. 9, D.L. 31.12.1996, n.669, convertito con modifiche con la L. 28.2.1997, n. 30 .

 

L'argomento è affrontato da Protettì Di Zenzo, La Legge Notarile, da Falzone Alibrandi in Dizionario Enciclopedico del Notariato, nonché dagli studi del professor Tondo in Studi e Materiali Vol.1 e Vol. 3.