procura estera
depositata in originale presso ufficio del registro
Not. Maria Luisa Nicodemo, 21.11.2000, espone
Dovendo procedere ad un atto di compravendita, gli alienanti, residenti in Scozia, fanno pervenire al loro procuratore residente ad Isernia una procura generale redatta direttamente in lingua italiana, per atto pubblico, da notaio scozzese e munita di apostille.
L'originale
della procura, viene da questi direttamente depositato per la registrazione
presso l'Ufficio delle Entrate di Isernia.
A
me viene inviata una copia conforme della detta procura (rilasciata appunto
dall'Ufficio delle Entrate di Isernia, come deduco dai timbri apposti sulle
marcheda bollo).
L'unico
originale è conservato presso l'Ufficio del Registro.
Nutro
qualche perplessità circa la possibilità di allegazione/deposito al mio atto di
compravendita della copia suddetta, rilasciata dall'Ufficio del Registro presso
cui sarebbe depositato l'originale, anzichè da un notaio o archivio depositario
(che a mio parere avrebbe dovuto precedere la registrazione).
Dalla
lettura di vari commenti all'art. 106, L.N., che al n. 4) parla di
"copie", non ho ricavato molti chiarimenti in proposito.
Not. Roberto Carbone, risponde
A
mio parere le tue preoccupazioni sono più che giustificate.
In
casi simili a quello che prospetti, ho ritenuto che il chiaro disposto
dell'art. 106 legge notarile renda il deposito presso un notaio o un archivio
notarile indispensabile per far uso dell'atto stesso nel nostro Stato.
I
motivi del preventivo deposito sono legati ad un preventivo controllo di
conformità dell'atto alla legge, alla verifica della non contrarietà di questo
all'ordine pubblico o al buon costume ed alla volontà di di assicurare la
conservazione e la custodia di atti notarili formati all'estero, anche al fine
di permettere eventuali verifiche degli stessi.
Il
deposito non sarebbe necessario in linea di principio perchè dell'atto estero
si faccia uso.
L'obbligo
di deposito invece sorgerebbe in ordine agli atti stranieri rogati o
autenticati all'estero; ciò è stato di recente ribadito anche dalla novella
apportata all'art.106 dall'art. 3, c. 9, D.L. 31.12.1996, n.669, convertito con
modifiche con la L. 28.2.1997, n. 30 .
L'argomento è affrontato da Protettì Di Zenzo, La Legge Notarile, da Falzone Alibrandi in Dizionario Enciclopedico del Notariato, nonché dagli studi del professor Tondo in Studi e Materiali Vol.1 e Vol. 3.